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Al lavoratore inviato temporaneamente fuori della sede lavorativa, l’azienda può (non si tratta di obbligo, salvo non sia previsto dal CCNL) scegliere il modo con cui rimborsare il disagio e le spese legate alla trasferta (anche tenuto conto di quanto previsto dal Ccnl applicato). |
Le spese documentate per viaggio e/o trasporto (aereo, taxi, treno, trasporti pubblici, etc.) sono sempre esenti da tassazione indipendentemente dal metodo di rimborso spese adottato. |
Le eventuali spese di vitto e alloggio possono essere dedotte in contabilità dall’azienda nel limite di 180,76€/gg se in Italia e 258,23€ se estera. |
L’azienda che manda in trasferta il lavoratore, deve decidere anticipatamente quale modalità di rimborso utilizzare, tale modalità non è modificabile durante la singola trasferta e per tutta la sua durata: |
• A piè di lista: il datore di lavoro rimborsa tutte le spese analiticamente elencate e giustificate; Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, debitamente documentate, non concorrono a formare il reddito, mentre le “altre” ulteriori spese, anche se non documentate ma comunque analiticamente dettagliate, non concorrono a formare il reddito fino alla soglia giornaliera di €15,49 (€25,82 per le trasferta all’estero); |
• Forfetario: viene corrisposta una diaria di trasferta fissa giornaliera, a compensazione di tutte le spese, non concorrente a formare il reddito del lavoratore fino alla cifra di €46,48 al giorno (€77,47 per le trasferte all’estero), escluse le spese di viaggio e di trasporto; |
• Misto: viene previsto un sistema che da una parte riconosce al lavoratore le spese a piè di lista e contemporaneamente affianca una indennità di trasferta secondo il metodo forfetario; si possono distinguere tre fattispecie: la soglia di non deducibilità fiscale è di € 46,48 se le spese di vitto e alloggio rimangono in capo al lavoratore, l’importo si riduce di un terzo e quindi €30,99 qualora sia rimborsato o il vitto o l’alloggio, ed ulteriormente ridotto di un terzo e pertanto ad €15,49 qualora siano rimborsate al lavoratore entrambe |
In caso di ispezione, si deve poter dimostrare tramite pezze giustificative (es lettera d’incarico e/o autocertificazione del lavoratore) che in quel determinato giorno il lavoratore si trovava veramente in trasferta. |
Le spese sostenute dal dipendente per incarichi svolti fuori dall’azienda, ma all’interno del comune di lavoro, vanno totalmente sottoposte a tassazione ad esclusione delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. |
Gli importi erogati al lavoratore, anche se fiscalmente e contributivamente esenti, devono sempre transitare in busta paga. |
Un lavoratore è definito trasfertista (figura distinta dalla mera trasferta) se sono rispettati contemporaneamente i seguenti tre requisiti: (a)La mancata indicazione della sede di lavoro all’interno del contratto o della lettera di assunzione (b)Lo svolgimento di una attività lavorativa tale per cui venga richiesta la continua mobilità del lavoratore (c)La corresponsione al dipendente, per l’attività lavorativa svolta in luoghi sempre variabili e diversi rispetto la sede aziendale, di un importo a titolo o di indennità o di maggiorazione retributiva, erogato in misura fissa. |
All’indennità riconosciuta al trasfertista si applica una esenzione fiscale e contributiva pari al 50% dell’importo fisso erogato. |
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